Art. 37 Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

2. II Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.