ART. 37 OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
1. Le società e i loro tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto Federale, di ogni altra norma emanata dagli Organi Federali competenti, del presente Statuto e di ogni delibera adottata dalla Lega in conformità al presente Statuto.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le Norme Federali.
3. Le norme di carattere esecutivo, in materia amministrativa ed agonistica, nell'ambito delle funzioni della Lega, sono stabilite dal Consiglio Direttivo, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.
4. Le deliberazioni degli Organi della Lega aventi efficacia pluriennale, ivi comprese quelle trasposte nel Codice di Autoregolamentazione, sono valide e vincolanti anche per le società che aderiscono alla Lega in stagioni successive a quella in cui la relativa delibera è stata adottata, a seguito dei meccanismi di promozione e retrocessione previsti dai regolamenti sportivi.