Art. 37 Revisione dello Statuto
1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.