Art. 37 Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, per una stagione sportiva. Esso provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale:
a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali;

b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici;

c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni;

d) allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico dell'attività arbitrale;

e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle norme a tutela della salute degli arbitri;

f) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

g) a convocare le riunioni, con cadenza periodica, con i rappresentanti tecnici appositamente nominati dalle Leghe e dalle Componenti tecniche, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale eventualmente sollevate da società o da tesserati, per poi riferirne ai competenti organi direttivi e tecnici dell'AIA.

2. I Vice Responsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, ed i Componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, con criteri di equa rappresentanza territoriale e durano in carica per una stagione sportiva. In caso di impedimento temporaneo del responsabile del Settore Arbitrale a qualsiasi causa dovuto, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei vice responsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento.

3. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Responsabile del Settore Tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

4. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.