Art. 37 Utilizzo di espressione blasfema
1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.