Art. 38 – Misure cautelari - FIPAV -
1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, per fatti di particolare gravità - gravità che è ravvisabile anche con riferimento alla natura dell'illecito e alle modalità con cui è stato perpetrato - in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art.43 comma 1. i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata solo con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione, non oltre i successivi tre giorni, della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte Federale di Appello entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art.42 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione o con la dichiarazione della sua estinzione, la stessa perde comunque efficacia.