Art.38 – Rimborsi spese - FIPAV -

1. Agli Ufficiali di Gara, ai Delegati Arbitrali, Osservatori, ai componenti delle Commissioni esecutive in campo ed ai commissari di campo spettano i rimborsi spese e gli indennizzi secondo le modalità stabilite con le circolari di attuazione e nelle misure fissate dal Consiglio Federale.