Art. 38 - Deliberazioni in Materia Contrattuale - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, spetta al Consiglio Federale la competenza di assumere tutte le deliberazioni in ordine all'avvio delle procedure di selezione del contraente alla forma delle gare da indire per la fornitura di beni e sevizi o per l'effettuazione di lavori, agli elementi essenziali dei contratti, nonché alla stipula degli stessi in esito all'aggiudicazione delle gare.