Art. 38 - I campi di gioco
1. I campi di gioco delle Società Associate sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di gioco, delle N.O.I.F., delle licenze nazionali FIGC, nonché alle disposizioni che seguono.
2. Presso la Lega Serie A è operante un organismo consultivo ed ispettivo nominata dal Consiglio, su proposta dell'Amministratore Delegato, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega Serie A sottopone i campi di gioco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite l'organismo di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società Associate dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le Società Associate devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.
5. Le Società Associate devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di gioco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato in conformità alle norme federali vigenti.
6. Le Società Associate ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione del direttore di gara e degli assistenti un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
7. Le Società Associate hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.