Art. 38 Il tesseramento dei tecnici
1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionistiche e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o la FIGC, o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.
5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.
6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.