Art. 38 Scioglimento della FIGC


1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.

2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.

3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.