Art. 39 Diritti degli Arbitri
1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica.
2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale.
3. Gli arbitri hanno altresì diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche. Tale obbligo di informativa grava in capo ai responsabili degli Organi tecnici di appartenenza.
4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, se intervenissero variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni particolari l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.
5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale.
6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.
7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico, nonché a ricevere, tramite la medesima Commissione e previa autorizzazione, assistenza legale gratuita nei procedimenti giudiziali avverso gli autori di condotte violente a danno degli ufficiali di gara.
8. Ottenuta, ove necessaria, la deroga al vincolo di giustizia prevista dall'art. 30 dello Statuto Federale, l'AIA può agire in giudizio, civile o penale, per la tutela di propri diritti, ivi compresi quelli di immagine, che siano stati pregiudicati.