Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici
1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.
1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.
Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.
2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.
Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.
Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.
3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.
Se si tratta di calciatore/calciatrice "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega competente o, per le calciatrici, presso la FIGC, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Federazione.
L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega competente o della Federazione e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.
4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la FIGC, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.
5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.