art. 3bis Registro unico dei Giudici dello sport
1. Presso il CONI è istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI, il Registro unico dei Giudici dello sport.
2. Il Registro è l'elenco delle persone che, all'esito di una selezione tramite procedura comparativa disciplinata dal Regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI, risultino qualificati a ricoprire le funzioni: i.) di componente del Collegio di Garanzia dello Sport; ii.) di componente degli organi di giustizia previsti dal precedente art. 3, comma 1, lettera b). Il Registro contiene inoltre: iii) l'elenco dei componenti della Sezione Speciale del Collegio di garanzia dello Sport, eletti con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 ter dello Statuto CONI; iv) l'elenco dei Procuratori nazionali dello sport, nominati con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 quater dello Statuto CONI.
3. Il Registro si articola in sezioni previste e disciplinate dal Regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI, con cui saranno assegnati, secondo le modalità previste nel medesimo, i soggetti di cui al precedente comma 2.
4. L'iscrizione al Registro è incompatibile: a) con la qualità di atleta professionista; b) con la qualità di atleta agonista, tesserato nel settore sportivo in cui abbia conseguito il titolo abilitativo; c) con la qualità di agente sportivo; d) con cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico‐sportive, rapporti di lavoro subordinato con il CIO, il CONI, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e comunque con associazioni o società sportive sottoposte alla giurisdizione sportiva; e) con incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Le incompatibilità valgono anche per la carica di Presidente del Collegio di garanzia.
5. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.
6. Il funzionamento del Registro e le modalità di selezione è disciplinato dal Regolamento previsto dall'art. 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI.