Art. 4 – Attribuzioni - FIPAV -
1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.