Art.4 – Cessazione dell'associazione alla FIPAV: effetti
1. La cessazione dell'associazione determina:
a) l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV e agli altri associati nonché la perdita del diritto alla restituzione della quota associativa versata;
b) la decadenza dell'associato da tutti i diritti, anche sportivi, nei confronti della FIPAV;
c) salve le specifiche disposizioni in ordine all'assorbimento e alla fusione di associati, lo scioglimento del vincolo con gli atleti.