Art. 4 – Compensi per collaborazione sportiva dei tesserati alla Superlega 2023/2024

1. Ai fini dell'ammissione al Campionato di SuperLega 2023/2024 le Società dovranno dimostrare di aver corrisposto, alla data del , il 100% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) con tutti i "tesserati della rosa della prima squadra" per la stagione 2022/2023. Le Società che non avranno provveduto al pagamento del saldo dei compensi pattuiti per l'intera stagione 2022/2023 non saranno, pertanto, iscritte al Campionato 2023/2024.

2. La prova dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma che precede dovrà essere fornita con le seguenti modalità:

a) Società che hanno partecipato al Campionato di SuperLega 2022/2023. Tali società dovranno trasmettere all'indirizzo Pec dell'ODC (odc.legavolley@pec.it), entro e non oltre la data del 21/06/2023, la documentazione prevista dal Regolamento Deposito Contenuti Economici, attestante il pagamento del saldo dei compensi - e delle relative ritenute fiscali scadute - relativi alla stagione sportiva 2022/2023. L'ODC provvederà a comunicare alla Commissione Ammissione Campionati, entro 30/06/2023 i risultati della propria attività di verifica, all'uopo attestando l'assolvimento, o meno, degli obblighi in materia di pagamento dei compensi e delle relative ritenute. Per quanto riguarda i rapporti contrattuali relativi alla stagione sportiva 2022/2023 che prevedono il pagamento di compensi inferiori a complessivi € 15.000, per i quali non è previsto alcun controllo da parte dell'ODC, le società dovranno attestare, mediante deposito dell'apposito modulo (Mod.15), debitamente sottoscritto da tutti i tesserati interessati, di avere corrisposto, alla data del 21/06/2023, il 100% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) con tali tesserati, esclusi eventuali premi. La Commissione Ammissione Campionati è autorizzata a chiedere informazioni all'ODC al fine di verificare che vi sia coincidenza tra i nominativi tesserati indicati in tale modulo e quelli segnalati allo stesso ODC nel modulo previsto dal regolamento Deposito Contenuti Economici. Ferma l'applicazione integrale di tutte le norme e sanzioni previste dal Regolamento Deposito Contenuti Economici, non saranno iscritte alla SuperLega 2023/2024 le Società che non depositeranno la documentazione indicata nei commi che precedono, entro i termini ivi indicati, e/o quelle che non otterranno l'attestazione di corretto assolvimento degli obblighi in materia di pagamento dei compensi e delle relative ritenute da parte dell'OdC. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore 12.00 del 22/06/2023, potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito sino a tale data. A seguito delle segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere all'ODC ed alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa alla Commissione ed all'ODC, la posizione della Società sarà  riqualificata di diritto dalla Commissione al fine di verificare se la stessa sia in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. In caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di 2 (due) "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e non oltre il 10 giugno 2023.  Tuttavia, costoro, entro la data del 15 giugno 2023, potranno richiedere la convocazione della Camera di Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il 26 giugno 2023. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione, la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.

b) Società che non hanno partecipato al Campionato di SuperLega 2022/2023 (Società promossa dalla Serie A2 o Società acquirente il titolo sportivo che ha partecipato ai Campionati di Serie A2 o Serie A3 nella stagione sportiva 2022/2023). Ai fini dell'ammissione al Campionato di SuperLega 2023/2024 le Società indicate in epigrafe dovranno attestare, mediante deposito dell'apposito modulo (Mod.15), debitamente sottoscritto da tutti i "tesserati della rosa della prima squadra", di aver loro corrisposto, alla data del 21/06/2023, il 100% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) per la stagione 2022/2023. Le Società che non avranno provveduto al pagamento del saldo dei compensi pattuiti per l'intera stagione 2022/2023 non saranno, pertanto, iscritte al Campionato 2023/2024. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra Società e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il pagamento dei compensi pattuiti con riferimento alla stagione 2022/2023 oltre il termine del 21/06/2023 nonsaranno considerati validi ai fini dell'ammissione al Campionato. In mancanza della firma di un tesserato sul Mod. 15 la Commissione potrà prendere in considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee. All'interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i "tesserati della rosa della prima squadra" che abbiano interrotto, per qualsivoglia motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio nel corso della stagione sportiva. Le Società che alla data del 21/06/2023 non depositeranno il modulo di cui sopra (Mod.15) non saranno iscritte alla SuperLega 2023/2024. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore 12.00 del 22/06/2023, potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito sino a tale data. A seguito delle segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello (Mod.15), la posizione della Società sarà riqualificata di diritto dalla Commissione al fine di verificare se la stessa sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. In caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di 2 (due) "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e non oltre il 10 giugno 2023. Tuttavia, costoro, entro la data del 15 giugno 2023, potranno richiedere la convocazione della Camera di Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il 26 giugno 2023. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione, la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.

c) Società neo-affiliate. Alle Società neo-affiliate cessionarie del titolo sportivo, fermo l'obbligo di prestare la garanzia finanziaria di importo pari a quello indicato all'art. 3 lett. i), non si applicano le disposizioni del presente articolo, non sussistendo situazioni pregresse.