Art. 4 – Compensi per collaborazioni sportive dei tesserati al Campionato di Serie A3 Maschile
1. Ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie A3 2023/2024 le Società dovranno anche depositare una dichiarazione, redatta su un modulo predisposto dalla Lega (Mod.15) e sottoscritta sia dal Legale Rappresentante della Società che dall'organo di controllo o dal Revisore, ove esistente (ovvero, per le sole Società provenienti dal Campionato di Serie B, dal professionista che ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto, il quale dovrà apporre anche il timbro dell'ordine di appartenenza) con la quale attestino di avere corrisposto, alla data del 21/06/2023 (e del 26/06/2023 per le neopromosse dalla terza fase Play Off di B), il 100% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) con tutti i "tesserati della rosa della prima squadra" per la stagione 2022/2023. Le Società che non avranno provveduto al pagamento del saldo dei compensi pattuiti per l'intera stagione 2022/2023 non saranno, pertanto, iscritte al Campionato di Serie A3 2023/2024. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra Società e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il pagamento dei compensi pattuiti con riferimento alla stagione 2022/2023 oltre il termine del 21/06/2023 non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al Campionato.
2. All'interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i "tesserati della rosa della prima squadra" che abbiano interrotto, per qualsivoglia motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio dopo la fine del girone di andata, mentre potranno non essere inseriti gli atleti che abbiamo cessato il rapporto prima di tale data.
3. le Società che alla data del 21/06/2023 non depositeranno il modulo di cui sopra (Mod.15), non saranno iscritte al Campionato 2023/2024.
4. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore 12.00 del 22/06/2023 (e del 27/06/2023 per le neopromosse dalla terza fase Play Off di B), potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito a tale data. A seguito delle segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello (Mod.15), saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento, a condizione che la Società medesima risulti essere in possesso del requisito previsto dal comma 3 del presente articolo.
5. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di 2 (due) "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e non oltre il 10 giugno 2023. Tuttavia, costoro entro la data del 15 giugno 2023 potranno richiedere la convocazione della Camera di Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il 26 giugno 2023. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione, la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.
6. Alle Società neo-affiliate cessionarie del titolo sportivo, fermo l'obbligo di prestare la garanzia finanziaria di importo pari a quello indicato all'art. 3 lett. i), non si applicano le disposizioni del presente articolo, non sussistendo situazioni pregresse.