Art.4 – Condizioni per l’autorizzazione - FIPAV -
1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata agli organi indicati dal precedente articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d) con un sufficiente anticipo – 15 giorni - sulla data di svolgimento della manifestazione.
2. La domanda dovrà contenere, pena la non autorizzazione della gara o del torneo:
2.1) l'indicazione dell'associato, o del soggetto responsabile;
2.2) la dichiarazione di assunzione di tutti gli oneri finanziari connessi all'organizzazione della gara o del torneo;
2.3) l'indicazione delle squadre partecipanti e del relativo livello;
2.4) il regolamento del torneo, l'indicazione degli eventuali impegni finanziari assunti e le modalità di adempimento;
2.5) le date di effettuazione, con l'indicazione degli orari e dei campi di gara;
2.6) la richiesta di assistenza tecnico-arbitrale;
2.7) la composizione della Commissione Esecutiva in campo (di cui un membro dovrà svolgere i compiti di Giudice Sportivo) i cui membri devono essere tesserati FIPAV;
2.8) la copia del versamento della eventuale tassa che annualmente il Consiglio Federale potrà determinare.
2.9) la predisposizione del servizio di primo soccorso,
In ossequio a quanto statuito dall'articolo 22 e, comunque, dal Decreto del 24 aprile 2013 del Ministero della Salute e successive modificazioni.