Art. 4 Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi
1. Presso il CONI e' istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.
2. Al Registro di cui al comma 1 puo' iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneita'.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed e' personale e incedibile.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalita' di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalita' di svolgimento dell'esame di abilitazione, che puo' articolarsi in piu' prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonche' la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.
5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attivita' di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attivita' in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, puo' richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.
6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attivita' di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi.
7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.
8. Ai lavoratori sportivi e alle Societa' o Associazioni Sportive e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.