Art. 4 bis – Controlli della Commissione Ammissione Campionati durante la stagione sportiva al Campionato di Serie A2

1. La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel corso del Campionato, il rispetto, da parte delle Società partecipanti al Campionato di Serie A2, dell'obbligo di tempestivo ed integrale pagamento dei compensi pattuiti con i "tesserati della rosa della prima squadra", nonché delle rate scadute previste nei piani dilazione (ove esistenti) relativi ai debiti erariali.

Al fine di consentire il controllo del pagamento dei compensi dei tesserati le Società dovranno depositare in Lega, con le medesime modalità indicate nell'art. 4 che precede, le dichiarazioni (Mod.15) attestanti la percentuale dei compensi lordi maturati (con esclusione, quindi, dei ratei relativi ai compensi non ancora scaduti, ovvero che scadono successivamente alle date indicate nel presente Regolamento) e corrisposte a favore dei "tesserati della rosa della prima squadra". In particolare:

− entro e non oltre il 20 dicembre 2023 dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "tesserati della rosa della prima squadra" alla data del 30 novembre 2023;

− entro e non oltre il di ogni anno dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "tesserati della rosa della prima squadra" alla data del 29 febbraio 2024;

− entro la data indicata nel Regolamento di Ammissione al Campionato 2024/2025 dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del saldo dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "tesserati della rosa della prima squadra" nella stagione 2023/2024.

3. Potranno essere escluse dagli obblighi innanzi trascritte le posizioni di massimo 2 "tesserati della rosa della prima squadra" a condizione che la Società interessata provveda a documentare, negli stessi termini indicati al comma 2 che precede, l'esistenza di un contenzioso non palesemente infondato formalmente avviato con tali tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno15 giorni prima delle suddette scadenze.

4. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore 12.00 del 1° gennaio 2024 e del 1° aprile 2024, potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito rispettivamente al 30 novembre 2023 e al 29 febbraio 2024. A seguito delle segnalazioni, la Commissione Ammissione Campionati disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello (Mod.15), saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

5. Al fine di consentire il controllo del pagamento delle rate scadute previste nei piani di dilazione (ove esistenti) relativi ai debiti erariali le Società dovranno depositare in Lega, entro i medesimi termini indicati nel comma 2 che precede (20 dicembre 2023, 20 marzo 2024 e data indicata nel Regolamento di Ammissione al Campionato 2024/2025) la documentazione attestante il tempestivo ed integrale pagamento delle rate scadute relative a tutti i piani di dilazione da queste ultime attivati.

6. Il mancato tempestivo deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 4 che precedono, o l'accertata non veridicità della stessa, o il mancato tempestivo pagamento dei compensi e/o delle rate scadute previste nei piani dilazione relativi ai debiti erariali, comporterà, oltre all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie finanziarie, ove prevista, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.