ART. 4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Le società cessano di far parte della Lega:

a) per rinunzia al Campionato di Serie B;

b) per non ammissione al Campionato di Serie B;

c) per passaggio ad altra Lega;

d) per revoca e decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;

e) per ogni altra ipotesi prevista da norme dell'ordinamento sportivo o generale.