ART. 4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
1. Le società cessano di far parte della Lega:
a) per rinunzia al Campionato di Serie B;
b) per non ammissione al Campionato di Serie B;
c) per passaggio ad altra Lega;
d) per revoca e decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
e) per ogni altra ipotesi prevista da norme dell'ordinamento sportivo o generale.