Art. 4. Cessione della “licenza” - Regolamento Organico dei Campionati di Pallavolo di Serie A Maschile

4.1. La cessione della "licenza" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma quarto, del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, può avvenire solo previo parere favorevole della LEGA, che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, sul quale non è ammesso gravame, entro il 5° giorno successivo a quello della scadenza del termine innanzi indicato.

L'omologa della cessione è, in ogni caso, subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa FIPAV e dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.

La società sportiva che cede la "licenza" non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro campionato, ma conserva unicamente il diritto a partecipare agli altri campionati a cui aveva diritto prima della cessione.

Gli atleti della società che cede la "licenza" possono chiedere lo scioglimento del vincolo ai sensi dell'art. 10 ter dello Statuto della FIPAV, nonché delle "norme sulla durata e sulle modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti di Serie A1 e A2 maschile" vigenti nella stagione sportiva di riferimento.