art. 4 Commissione federale di garanzia
1. Presso ogni Federazione è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni
b) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;