Art. 4 Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali
1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di:
a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il relativo Presidente;
b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico;
c) quattro atleti e due tecnici.
2. L'elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell'art. 26, comma 4 dello Statuto.
3. Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell'organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati. Ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini.
La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
4. In conformità all'art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell'A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell'UEFA.