art. 4 Congressi elettivi
Gli statuti degli Enti, nel rispetto del principio di democrazia interna, dovranno stabilire la durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico, di tutte le cariche sociali ed indicare il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alle celebrazione dei Giochi Olimpici estivi per la celebrazione dei congressi / assemblee elettivi nazionali.
Gli Enti dovranno comunque provvedere alla celebrazione dei congressi/assemblee elettivi territoriali per il rinnovo delle cariche prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI.
Nelle ipotesi di congressi/assemblee di 2° grado, gli statuti dovranno stabilire norme, per l'elezione dei Delegati, che garantendone il regolare svolgimento assicurino una rappresentanza democratica.