Art. 4 - Doveri di comportamento


1. L'agente sportivo deve svolgere l'attività con autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza, rispettando i principi della leale concorrenza.

2. L'agente sportivo deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività sia nei rapporti con il suo cliente che nelle trattative con tutte le altre parti coinvolte, a vario titolo, nello svolgimento della propria attività.

3. L'agente sportivo deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima società sportiva qualora ciò possa determinare una situazione di influenza anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa.