Art. 4 Funzionamento della FIGC

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.

2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.

3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.