Art. 4 Giustizia federale

1. La sezione relativa alla Giustizia Federale si articola in due aree.

2. La prima area, denominata "B.1.", contiene l'elenco dei soggetti qualificati a ricoprire le funzioni di componente del Tribunale Federale sportivo all'esito della procedura disciplinata dal successivo articolo 8.

3. La seconda area, denominata "B.2.", contiene l'elenco dei soggetti qualificati a ricoprire le funzioni di componente della Corte federale di appello all'esito della procedura disciplinata dal successivo articolo 8.