Art. 4 II Presidente ed i Vice Presidenti
1. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è nominato, per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
2. II Presidente rappresenta ad ogni effetto il Settore, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza ed esercita il controllo su tutti gli organi centrali e sui Coordinatori Regionali e Provinciali, rispondendone direttamente al Presidente Federale.
3. Il Presidente esamina ed approva i regolamenti dei tornei organizzati dalle società, a carattere nazionale ed internazionale, quest'ultimi su delega del Presidente Federale.
4. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente Vicario. In caso di impedimento, anche del Vice-Presidente Vicario, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente più anziano di età.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può proporre al Presidente Federale la revoca dei Coordinatori Federali.
6. II Presidente può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti d'ordinaria competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile.