Art. 4 Il Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 consiglieri: cinque sono eletti dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e quattro sono eletti dall'Assemblea delle società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile, di cui tre in rappresentanza delle società di Serie A e uno in rappresentanza delle società di Serie B.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.

3. Il Presidente del Consiglio Direttivo della Divisione non deve avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione.
La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati oltre al Responsabile della Divis io ne.

5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione dei Campionati nazionali femminili, anche minori, e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno cinque componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C.. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.

8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.

11. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza o videoconferenza.