Art. 4 Incompatibilità

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, abilitato come Osservatore calcistico.

2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.

3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1.2 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1.2 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

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