Art. 4 - Le Società Associate
1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle Società Associate devono essere depositati presso la Lega Serie A e non possono contenere norme che contrastino con la legge, con le norme federali e con il presente Statuto - Regolamento..
2. Le variazioni agli statuti sociali devono essere comunicate alla Lega Serie A in copia notarile entro venti giorni dalla relativa adozione. Parimenti, devono essere comunicate entro venti giorni (i) per le società quotate, tutte le variazioni della compagine azionaria da comunicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'applicabile disciplina dei mercati mobiliari; (ii) per le altre società, tutte le variazioni relative alla posizione dei soci detentori di una partecipazione superiore al 2%. Il libro dei verbali delle assemblee ed il libro dei soci devono essere messi a disposizione della Lega Serie A entro i venti giorni successivi l'eventuale richiesta..
3. Il Consiglio rende al Presidente Federale il parere ex articoli 18 e 20 delle N.O.I.F. sulla fusione, la scissione e i conferimenti di azienda di Società Associate e sui cambiamenti di denominazione sociale e i trasferimenti di sede sociale di Società Associate.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole Società Associate nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento del gioco del calcio devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate indicate nell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del presente Statuto - Regolamento.
5. Gli atti posti in essere da persone diverse da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale ai fini sportivi di chi ha agito.
6. Salvo deroga del Consiglio, non può rappresentare le Società Associate nelle Assemblee e nei rapporti o atti che le impegnano nei confronti della Lega Serie A e dei tesserati chi ha rappresentato presso la Lega Serie A altra Società della stessa Lega nella stessa stagione sportiva.