Art. 4. Pagamento compensi tesserati: termini, modalità di comunicazione e cause di esonero

1. Con riferimento ai soli contratti stipulati con i "tesserati della rosa della prima squadra" che prevedono il pagamento di compensi lordi superiori a complessivi euro 15.000,00 per stagione sportiva, le società devono documentare all'ODC, nel rispetto delle scadenze indicate nel Mod. A, entro e non oltre il:

− 20 dicembre, l'avvenuto pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e dovuti ai "tesserati della rosa della prima squadra" alla data del 30 novembre della stagione sportiva di riferimento;

− 20 febbraio, l'avvenuto pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e dovuti ai "tesserati della rosa della prima squadra" alla data del 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento;

− 20 aprile, l'avvenuto pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e dovuti ai "tesserati della rosa della prima squadra" alla data del 31 marzo della stagione sportiva di riferimento;

− entro la data fissata annualmente dal Regolamento di Ammissione al Campionato, l'avvenuto pagamento del saldo del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) dai "tesserati della rosa della prima squadra", inclusi gli eventuali premi, nella stagione sportiva di riferimento. Tale ultimo adempimento deve essere eseguito anche dalle società retrocesse nel Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva.

2. Il pagamento del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e dovuti ai "tesserati della rosa della prima squadra" ad ognuna delle date indicate nel comma 1 che precede deve essere attestato mediante trasmissione all'ODC della relativa documentazione, unitamente al modulo predisposto dalla Lega (Mod. B prospetto riepilogativo pagamento compensi e ritenute; all. n. 2). Si considerano tardivi i soli pagamenti effettuati successivamente alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della documentazione all'ODC.

3. Gli obblighi di comunicazione devono essere assolti con le seguenti modalità:

a) l'avvenuto pagamento dei compensi deve essere documentato mediante produzione delle contabili dei bonifici (non sono ammesse, pertanto, ricevute e/o quietanze di pagamento firmate dai tesserati);

b) non è consentito utilizzare modulistica diversa da quella prevista dal presente Regolamento;

c) è necessario separare i pagamenti relativi a compensi da quelli relativi a rimborsi spese (se pagati con un unico bonifico la Società deve segnalare per ciascun nominativo a quanto ammonta il compenso netto pagato);

d) occorre garantire che vi sia quadratura tra i dati indicati nel Mod. A e quelli riportati nel Mod B; non è consentito apportare modifiche ai dati indicati nel Mod. A, fatta eccezione per correzione di eventuali errori materiali, che devono essere controfirmate anche dai tesserati interessati;

e) la documentazione richiesta alle singole scadenze deve essere trasmessa all'ODC mediante un'unica PEC.

4. Eventuali ulteriori accordi intercorsi tra Società e "tesserati della rosa della prima squadra" che prevedano il pagamento di compensi diversi da quelli indicati nei contratti depositati ai sensi del precedente art. 2) non saranno considerati validi ai fini del presente regolamento. Non rientrano in questa fattispecie gli eventuali accordi di risoluzione anticipata del contratto e/o gli atti transattivi, che dovranno essere trasmessi all'ODC entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione

5. Per ogni stagione sportiva possono essere escluse dagli obblighi di pagamento le posizioni di massimo 2 "tesserati della rosa della prima squadra" a condizione che la società interessata provveda a documentare, negli stessi termini indicati al comma 1 che precede, l'esistenza di un contenzioso non temerario formalmente avviato con tali tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno15 giorni prima delle suddette scadenze.

6. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno obbligatoriamente essere inviate all'indirizzo PEC dell'ODC (odc.legavolley@pec.it).