Art. 4 – Principio di autonomia sportiva

  1. Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale "CIO".

  2. Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport.

  3. Il CONI può presentare all'Autorità vigilante e, per il suo tramite, al Governo e al Parlamento, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo anche conto dell'evoluzione dell'ordinamento europeo e di quello internazionale.