Art. 4 Principio di democrazia interna a base collettiva

4.1. Voto di base

1. Hanno diritto ad un voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le società professionistiche, ove esistenti, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, dovranno stabilire i requisiti minimi di partecipazione per il riconoscimento del diritto di voto. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.

3. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 6, comma 4.

4.2 - Voti plurimi

1. In aggiunta al voto di base, alle associazioni e società possono essere attribuiti voti plurimi, diretti a differenziare le società che abbiano svolto l'attività agonistica stabilita nei calendari federali che, per importanza e risultati, sia qualitativamente superiore e sia determinata in base a classifiche e graduatorie di rilevanza nazionale.

2. Sono esclusi voti plurimi legati al numero dei tesserati, anche se agonisti, al solo numero delle gare organizzate, al possesso di attrezzature, di licenze, di patenti, ecc..

3. Il calcolo dei voti, da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, dovrà risultare ben definito e non dovrà dare luogo a maggioranze precostituite.

4. - Ai fini Assembleari alle AS/SSD non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Ferma quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.
Per le Federazioni con meno di 500 Società aventi diritto di voto, si applica, come unico limite, quello che consente a ciascuna AS/SSD di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

5. .Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate dovranno prevedere dei correttivi all'assegnazione dei voti plurimi al fine di eliminare la possibilità di precostituire maggioranze assembleari.

6. Nel caso si adottino voti plurimi il quorum Assembleare dovrà calcolarsi sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero di voti Esempio1 (Società 1000 in 1^ conv. 501 in 2^ conv. 200)

7. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.