Art. 4 – Procedure
Nelle Assemblee della L.N.D. ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.
L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori
Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.
Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.
Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.