Art. 4 – Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;

b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;

d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge

401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis del codice penale;

f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se

nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del

Codice Mondiale Antidoping WADA;

g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;

h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;

i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o

superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;

j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli

ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;

k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della

preclusione o equivalente;

l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra

Federazione associata alla FIFA;

m)nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi

pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;

n) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);

o) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 16 del presente Regolamento;

p) aver stipulato una polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante

dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare di cui all'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;

q) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del presente Regolamento;

r) non essere sottoposti a provvedimenti di annotazione secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento.