(Art. 4) Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro nazionale

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro nazionale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;

b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;

d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;

f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;

h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;

i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;

j) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);

k) essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all'art. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j);

l) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18;

m) aver stipulato una polizza di rischio professionale;

n) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 5, comma 6;

o) non essere sottoposti a provvedimento di annotazione secondo quanto stabilito al successivo art.21.

2. Gli agenti sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione agenti sportivi stabiliti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), a seguito della comunicazione positiva, da parte della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale intendono operare, in ordine al possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 1 e dal regolamento adottato dalla medesima federazione sportiva nazionale professionistica; l'assenza di anche uno soltanto dei requisiti indicati impedisce la comunicazione positiva da parte della federazione sportiva nazionale professionistica e la iscrizione degli agenti sportivi stabiliti. Agli agenti stabiliti trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 1.

3. L'agente deve stipulare polizza assicurativa di cui al comma 1 lett. m) a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare di cui all'iscrizione al Registro nazionale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'agente deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa al momento dell'assunzione del mandato, anche secondo quanto definito dalla federazione sportiva nazionale di riferimento ai sensi dell'art.21, comma 7, lett. e) del presente Regolamento.