Art. 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni

1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.

2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti presso i rispettivi capoluoghi di provincia, ed in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.

3.Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.

4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.