Art.40 – Prestito alla FIPAV

1. Tramite il prestito dell'atleta, la società o associazione sportiva vincolante autorizza l'atleta stesso a tesserarsi in via temporanea con un altro associato.

2. L'associato con cui l'atleta sia in prestito non può a sua volta consentire all'atleta di tesserarsi con altro associato, neppure in prestito.

3. Per i soli atleti delle categorie giovanili è ammesso il prestito per un solo campionato che consenta di partecipare con un associato ad un campionato di serie e con un altro a quelli di categoria.  Un atleta, quindi, nel rispetto delle fasce d'età degli stessi campionati potrà:

a) giocare con l'associato di prestito un solo campionato di categoria ed obbligatoriamente con l'associato di appartenenza un campionato di serie ed eventualmente altri campionati di categoria diversi da quello di prestito;

b) giocare con l'associato di prestito un solo campionato Nazionale di Serie A e B, ovvero anche un Campionato Regionale su decisione della Consulta Regionale e con l'associato di appartenenza i soli campionati giovanili.

4. Il prestito è attuato con provvedimento dell'Ufficio Tesseramento su richiesta congiunta dell'associato vincolante, dell'atleta e dell'associato con il quale viene pattuito il prestito. Tale richiesta deve pervenire all'Ufficio Tesseramento a mezzo Raccomandata A.R. entro i termini stabiliti dalle norme organizzative della stagione sportiva in corso.