Art. 40 bis

1. La società affiliata, quando intende sottoporre a prova giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l'avvenuto riscontro della posizione dell'interessato con riguardo alla normativa statale.

2. Il giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 sottoposto a prova da parte di società affiliata è assimilato, in quanto a trattamento, al giovane calciatore tesserato per tutta la durata del periodo di prova, compatibilmente con la specificità della natura di questa.

3. A conclusione della prova di cui al comma 1) la società deve dare immediata comunicazione alla Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell'intera vicenda.

4. La società affiliata è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, la società affiliata è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i), l), del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Ogni tesserato che, a qualsiasi titolo, concorra all'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), f), del Codice di Giustizia Sportiva.

7. Gli Organi periferici della Federazione sono tenuti ad attuare un rigoroso e completo riscontro della documentazione in materia, necessaria ai sensi delle norme statali e federali, nel rispetto delle istruzioni volte anche a precisare gli ambiti ed i limiti di ammissibilità del ricorso all'autocertificazione.

8. La Federazione controlla, avvalendosi anche della Procura Federale, l'assolvimento da parte delle società affiliate e di ogni tesserato di tutti gli obblighi nei confronti del giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 ammesso alla prova, in relazione e durante lo svolgimento della medesima, nonché il corretto assolvimento delle incombenze in materia da parte degli Organi periferici della Federazione