Art. 40 - Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale
1. Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.