Art.40 – Consiglio Federale: decadenza - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:
a. le dimissioni del Presidente della Federazione;
b. le dimissioni presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei componenti.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e del Presidente, i quali nel caso di cui alla lettera a) restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento; in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a perdurare in carica, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42. Nell'ipotesi in cui alla lettera b) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente Federale.

3. Determina, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio, nonché quella della Giunta Esecutiva e del Presidente della Federazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42, resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42, allo stesso subentra l'altro Vice Presidente.

4. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli altri Organi diversi dal Presidente Federale, anche se elettivi. In ogni caso non decadono il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia sia centrali che periferici e la Procura Federale.

5. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.