Art. 40 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le Società Associate e i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti e del presente Statuto - Regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto - Regolamento, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.

3. Le norme di carattere esecutivo del presente Statuto - Regolamento in materia amministrativa ed agonistica sono stabilite dal Consiglio, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle Società Associate a mezzo di comunicati ufficiali.

4. Le modifiche apportate al presente Statuto - Regolamento non hanno efficacia retroattiva; le deliberazioni dell'Assemblea assunte prima dell'efficacia delle disposizioni di modifica dello Statuto – Regolamento possono essere revocate e modificate solo con applicazione delle disposizioni statutarie vigenti al momento della loro adozione, quanto al regime di competenza e di quorum costitutivo e deliberativo.