Art. 40 Doveri degli Arbitri
1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.
3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;
b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;
d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;
e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;
f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari;
g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;
h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;
j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualifica attività arbitrale;
l) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante l'assenza ingiustificata a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;
m) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie, mentre costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante la morosità, totale o parziale, che persista decorsi tre mesi dalle medesime scadenze e sia stata previamente contestata all'associato dal Presidente di Sezione tramite la piattaforma informatica AIA;
n) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;
o) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
p) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
q) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
r) a segnalare con immediatezza al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
s) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 41;
t) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;
u) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
v) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.
4. Agli arbitri è fatto divieto:
a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali e ad esclusione delle gare in ambito studentesco organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ed enti di promozione sportiva che svolgono attività calcistica, ad esclusione di eventuali deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza;
c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;
d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono
rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;
e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;
g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
i) per gli arbitri, VAR PRO, assistenti, osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali (CAN, CAN C, CAN D, CAI, CAN 5 e CAN BS) e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
l) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
m) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
n) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;
o) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA.