Art. 40 Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

1ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e della FIGC-Divisione Calcio Femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

6. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

7. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7 bis. ABROGATO 

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO 

11. ABROGATO

11 bis. ABROGATO

12. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.

13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.