Art. 40 Prescrizione
1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara;
b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.
4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere un illecito disciplinare di qualsiasi natura o violazione in materia gestionale ed economica di cui agli artt. 30 e 31 senza rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato e, successivamente, assuma una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.