Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Calcio Femminile partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

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