Art. 40 quinquies Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:
a) certificato internazionale di trasferimento
b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.
Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 septies, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i/le giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 septies, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.